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Beni comuni

Stefano Rodotà ne “il diritto di avere diritti” dedica un capitolo ai beni comuni, legando inscindibilmente la loro definizione ai diritti fondamentali dell’uomo. Meglio, è proprio dallo studio di questi diritti che emerge l’esistenza di beni a cui deve essere garantito l’accesso, pena l’impossibilità di rendere effettivo il diritto stesso.Facili esempi sono l’acqua e il cibo senza i quali cade lo stesso diritto alla vita, così come la conoscenza è presupposto insostituibile per una piena e consapevole partecipazione alla vita democratica e quindi costituisce una fondamentale garanzia alla libertà del voto. Quest’insieme di beni, materiali o immateriali ma tutti altrettanto indispensabili per dare effettività ai diritti, è raccolto sotto l’aggettivo “comuni”.

Categoria che viene, dunque, costruita, non a partire da una qualche presunta essenza dei beni, di un richiamo metafisico a una qualche naturalità, ma grazie a un costante riferimento alla persona ai suoi bisogni. I beni comuni esistono in quanto esistono i diritti e traggono da essi la loro legittimità. Sono quindi un prodotto storico che muta col tempo – oggi si può parlare di internet come bene comune – e che non necessitano di una autonoma fondazione ma sono ricavabili direttamente dal diritto esistente.

È, dunque, alla persona, soggetto del diritto, che bisogna guardare per comprendere l’estensione e i limiti del concetto. Una persona che deve essere colta, come è proprio del costituzionalismo moderno, non come un’astratta individualità ma nella concretezza della sua condizione, della sua materialità. Il passaggio è fondamentale ed è quello che sancisce l’abbandono dello Stato liberale a favore della forma oggi più diffusa di Stato sociale. Non ci si accontenta più di enunciare principi che limitino l’influenza dello Stato nella vita privata dei cittadini, ma si pretende che lo Stato intervenga al fine di creare quelle condizioni per cui la persona possa essere libera e sviluppare a pieno la sua personalità. “È compito della Repubblica” secondo il dettato dell’art. 3 comma 2 della Costituzione “rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’uguaglianza dei cittadini impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese”.

Le condizioni materiali e gli annessi bisogni trovano piena cittadinanza nelle carte costituzionali provocando uno slittamento del paradigma antropologico di riferimento, così come non sono privi di effetti i riferimenti allo sviluppo della personalità e alla dignità umana. È in particolare a quest’ultima che Rodotà presta particolare attenzione indicando come il riferimento alla dignità sia la grande rivoluzione del costituzionalismo del secondo dopoguerra. L’articolo 3 della nostra Costituzione si apre con le parole: “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale”; nell’art. 1 della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo si legge che “tutti gli esseri umani nascono uguali in dignità e diritti; la Legge fondamentale tedesca si apre con le parole: “La dignità umana è intangibile. È dovere di ogni potere statale rispettarla e proteggerla.”

Il diritto a un’esistenza libera, insieme a quello a una vita degna portano a delineare meglio l’orizzonte dei beni comuni, che vanno ben al di là di quelli necessari alla mera sussistenza. Non si tratta di tutelare la vita “nuda”, la vita priva di ogni aggettivazione ma appunto una vita che sia ritenuta degna di essere vissuta. Il costante riferimento alla libertà consente allo stesso tempo di evitare i rischi di una dignità imposta. È la persona con il suo diritto di autodeterminazione a determinare cosa rende degna la sua esistenza. Si apre così il problema del discernimento di cosa sia bene comune e cosa no, tema irrisolvibile a priori e una volta per tutte pena il ricadere nei pericoli di un modello unico e vincolante, pena la facile individuazione dell’indegno, del diverso.

Vi sono tuttavia dei beni che non possono essere in alcun caso espunti dall’elenco, l’acqua e il cibo, la conoscenza – prerequisito indispensabile per un libero sviluppo della personalità. In relazione a questi è possibile affinare l’analisi, si possono individuare dei principi in base ai quali articolare le diverse realizzazioni concrete. È, ad esempio, il caso del diritto al cibo adeguato. In un rapporto al Onu Jean Ziegler ha affermato che le persone hanno diritto “a un cibo adeguato e sufficiente, corrispondente alle tradizioni culturali del popolo al quale la persona appartiene e che assicuri – dal punto di vista fisico e psichico, individuale e collettivo – una vita piena e dignitosa, libera dalla paura.”

L’universalità dei diritti porta alla costituzione di beni comuni altrettanto universali e alla necessità di immaginare nuovi istituti giuridici che ne possano garantire la tutela. Risultano infatti totalmente inadeguati gli strumenti tipici del diritto proprietario. Il diritto a un bene comune non si configura come diritto ad escludere altri dall’utilizzo di un bene, ma, ribaltando il punto di vista, come il diritto a non poter essere esclusi dal suo godimento. È un diritto all’accesso. La funzione sociale del bene diventa preminente. Citando sempre Rodotà: “I beni comuni sono a titolarità diffusa, appartengono a tutti e a nessuno, nel senso che tutti devono poter accedere a essi e nessuno può vantare pretese esclusive. Devono essere amministrati muovendo dal principio di solidarietà.” Per la loro intrinseca relazione con la persona, i beni comuni escono, al pari di questa, dal mercato delle merci.

Non si tratta però di ritornare a una mitologica organizzazione per piccole comunità che regolano attraverso pratiche di democrazia diretta l’utilizzo delle loro risorse. Queste non darebbero una risposta a quei problemi ineludibili che derivano tanto dall’universalizzazione dei diritti quanto dalla forte interconnessioni globali. È facile infatti immaginare che la tutela di diritti di persone appartenenti a una comunità non possa essere garantita che da beni di un gruppo situato in un continente diverso. Si pensi ad esempio alla foresta amazzonica la cui preservazione è interesse e tutela di tutta l’umanità. Qualunque divisione comunitaria sarebbe solo un’ulteriore e inutile frammentazione.

Le stesse argomentazioni portano, però, a dover riconsiderare la stessa categoria di sovranità. La salvaguardia della persona può porre limiti al diritto degli Stati di disporre liberamente delle loro risorse, in considerazione delle ricadute delle loro scelte sui non cittadini. Si evidenziano qui gli “intrecci” tra proprietà e sovranità, categorie entrambi capaci di produrre esclusione. Diventa indispensabile una gestione solidaristica dei beni e la previsione di appositi istituti giuridici che la rendano possibile. Un esempio può essere la previsione della possibilità di ciascuno di agire in giudizio a difesa di un bene comune anche se situato al di fuori dei confini del suo Stato.

È qui che si evidenzia la “ragionevole follia dei beni comuni”, categoria che trova il suo fondamento nel diritto esistente ma la cui applicazione può portare alla rivoluzione di concetti e istituti che sono stati da secoli fondamento dei diversi ordinamenti giuridici.

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